documenti per sposarsi

 

DOCUMENTI MATRIMONIO

 

MATRIMONIO IN MUNICIPIO

 

La scelta del rito civile è sempre più frequente. La celebrazione è molto breve rispetto al rito religioso: la lettura degli articoli del Codice Civile da parte dell'Ufficiale di Stato Civile, è seguita dalla tradizionale "domanda" rivolta agli Sposi. Dopo aver manifestato il loro consenso, gli Sposi si scambiano gli anelli e procedono alla firma dei registri insieme ai loro testimoni. La cerimonia si conclude con il discorso augurale dell'officiante.

 

  • Documenti per il matrimonio civile

 

Oggi per il matrimonio civile, occorre che uno dei due fidanzati, circa due mesi prima del matrimonio, si rechi presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di residenza, per firmare un documento (con i dati personali degli Sposi), chiedente l'appuntamento per la promessa di matrimonio. 
Anche se la legge Bassanini (13/5/97 n.127) ha semplificato la procedura con l’autocertificazione, quello dei documenti è un aspetto da non sottovalutare a cui bisogna pensare qualche mese prima, indipendentemente se la cerimonia si celebra in Comune o in Chiesa.
Per l'autocertificazione è necessario:
Recarsi presso l'ufficio matrimoni del Comune con un documento valido. E' necessario portare con se i documenti di entrambi gli interessati, eventualmente uno dei due in fotocopia.
Compilare la dichiarazione in carta semplice o sul modulo apposito, senza apporre alcun bollo o autenticare la firma.
L'autocertificazione non vale se minorenni, per le donne vedove da meno di 300 giorni e per gli stranieri.
Sarà l'ufficio stesso a richiedere tutta la documentazione che necessita, dopo di che contatterà personalmente i futuri Sposi per fissare con loro la data del giuramento.

A questo punto tutto è pronto per il Consenso.
Per questo occorrono un testimone e un genitore, (entrambi muniti di un documento di identità valido), in assenza del genitore occorre una copia integrale dell'atto di nascita, rilasciata dal Comune di nascita, tale documento si richiede o personalmente o tramite un parente munito di un documento di identità del richiedente.
I testimoni possono essere anche gli stessi che presenzieranno al matrimonio.

Le pubblicazioni verranno esposte per 8 giorni consecutivi alla porta della casa comunale (nei Comuni di residenza di entrambi gli Sposi); nell'atto saranno indicate le complete generalità degli Sposi ed il luogo ove intendono contrarre matrimonio. Funzione della pubblicazione è quella di portare a conoscenza di tutti l'intenzione dei nubendi di contrarre matrimonio affinché chiunque vi abbia interesse possa fare opposizione.
Concluse le pubblicazioni gli Sposi dopo quattro giorni otterranno il "nulla osta" al matrimonio che per essere valido dovrà essere celebrato entro 180 giorni, pena la decadenza di validità dei certificati.

 

  • Se uno degli sposi è straniero

 

In questo caso è compito dell'autorità consolare o dell'ambasciata del paese di provenienza rilasciare il certificato di capacità matrimoniale, che deve essere presentato insieme al passaporto e al certificato di nascita, se richiesto. A volte è necessario che la firma sul nullaosta sia legalizzata in Prefettura.

Tra i Paesi europei è stata stipulata una convenzione secondo cui il matrimonio viene trascritto automaticamente nel Paese d'origine. Per i Paesi che non hanno aderito alla convenzione è possibile ottenere un certificato di matrimonio plurilingue che ne facilita la trascrizione in breve tempo.

Se il Paese di provenienza di uno degli Sposi è extracomunitario è richiesta l'autentica della firma sul certificato di nullaosta presso gli uffici della Prefettura.

 

  • Per i minorenni

 

 Chi ha compiuto 16 anni può contrarre matrimonio previa autorizzazione del Tribunale per i Minorenni.

 

MATRIMONIO IN CHIESA

 

  • I documenti

 

 È necessario, oltre alla documentazione prevista per il rito civile, procurarsi altri documenti da consegnare al Parroco della parrocchia di uno degli Sposi. Inoltre, quando la Chiesa in sui si celebrerà il rito è diversa da quella di appartenenza degli Sposi, sarà necessario chiedere un colloquio al Parroco.

I documenti necessari sono i seguenti:

 

Certificato di battesimo da chiedere al Parroco della parrocchia in cui è stato celebrato.

Certificato di cresima non è necessario se la data della cresima è annotata sul certificato di battesimo. In mancanza va richiesto alla parrocchia in cui si è svolta.

Certificato di Stato Libero Ecclesiastico è necessario se uno dei due Sposi hanno vissuto per almeno un anno, dopo il compimento dei 16 anni, in una Diocesi diversa da quella attuale. Lo scopo è quello di accertare che il richiedente non ha contratto matrimonio religioso nel periodo in cui si è allontanato dalla Diocesi. Il certificato può essere sostituito da un giuramento suppletorio.

Attestato di frequenza ai corsi di preparazione al matrimonio. I corsi sono obbligatori per poter celebrare il matrimonio.

Pubblicazioni religiose vengono affisse per otto giorni presso le parrocchie dei due Sposi e, se diversa, presso la parrocchia presso cui sarà celebrato il matrimonio.

Certificato di avvenuta pubblicazione rilasciato dal Parroco quando sono trascorsi i termini dell'affissione.

Stato dei documenti. Il Parroco che istruisce la pratica per il matrimonio rilascia alla coppia un modulo che sarà consegnato al Parroco della parrocchia prescelta per la celebrazione insieme al certificato civile di avvenute pubblicazioni. Esso deve essere vidimato dalla Curia, se il matrimonio è celebrato fuori dalla Diocesi.

Certificato di consenso civile alle nozze viene rilasciato dopo essersi presentati in Comune all'Ufficiale di Stato Civile con i documenti necessari, i testimoni e i genitori che devono giurare sull'inesistenza di legami di sangue tra gli Sposi.

Certificato di consenso religioso alle nozze dopo il colloquio con il Parroco della Chiesa in cui verrà celebrato il rito, egli rilascerà il documento del consenso religioso, confermando la data delle nozze.

 

CASI PARTICOLARI

 

Vedovi - E' necessario presentare in questo caso l'atto integrale di morte del coniuge, con fotocopia, rilasciato dal Comune previa autorizzazione della Procura della Repubblica.

Figli - Se i fidanzati hanno già figli, e il padre non li ha riconosciuti, deve farlo. E' possibile richiedere al parroco un apposito modulo.

Nullità del Tribunale Ecclesiastico
Per coloro che hanno ricevuto la dichiarazione di nullità del matrimonio dal Tribunale Ecclesiastico, è necessario presentare l'atto civile del precedente matrimonio (rilasciato dal comune sotto autorizzazione della Procura della Repubblica dove è annotata l'efficacia in Italia l'efficacia della sentenza del Tribunale Ecclesiastico) più una fotocopia.

Divorziati (matrimoni civili)
Anche nel caso di divorzio da matrimonio civile, è necessario presentare l'atto civile del precedente matrimonio (rilasciato dal comune sotto autorizzazione della Procura della Repubblica dove è annotato lo scioglimento del vincolo matrimoniale) più una fotocopia.

Stranieri
Il Nulla Osta consolare, con fotocopia, e la legalizzazione della firma del Console da parte della Prefettura di Roma se il paese che lo rilascia non appartiene alla Comunità Economica Europea (CEE).

 

REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE PER CONTRARRE MATRIMONIO

 

Aver compiuto il 18° anno d'età per entrambi; tale età può essere abbassata a 16 anni con decreto del Tribunale dei Minori a condizione che il giudice abbia accertato la maturità psichica del minore e che incorrano gravi motivi.
La sanità mentale per cui l'interdetto per infermità di mente non può contrarre matrimonio.
La libertà di "status" cioè la mancanza di un vincolo derivante da un precedente matrimonio che abbia effetti civili.
L'inesistenza di rapporti di parentela o affinità tra gli Sposi.
Il matrimonio è vietato tra, chi è stato condannato per omicidio consumato o tentato, ed il coniuge della persona offesa dal delitto stesso.
La donna deve attendere almeno 300 giorni dallo scioglimento o l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Non dovrà attendere tale termine se:il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza di uno dei coniugi, quando il matrimonio non è stato consumato quando lo scioglimento è avvenuto dopo tre anni di effettiva separazione.